1. L'articolo 109, paragrafo 3, e gli articoli da 110 a 113 s'applicano fino al 31 dicembre 1977 ai prodotti originari o in provenienza dalla Papuasia - Nuova Guinea importati nel Regno Unito. 2. Questo regime puo' essere riveduto, in particolare se tale territorio diventi indipendente prima del 1 gennaio 1978. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, se del caso, le disposizioni appropriate che dovessero rivelarsi necessarie.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art116 · fonte su Normattiva