1. L'articolo 109, paragrafo 3, e gli articoli da 110 a 113 s'applicano fino al 31 dicembre 1977 ai prodotti originari o in provenienza dalla Papuasia - Nuova Guinea importati nel Regno Unito. 2. Questo regime puo' essere riveduto, in particolare se tale territorio diventi indipendente prima del 1 gennaio 1978. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, se del caso, le disposizioni appropriate che dovessero rivelarsi necessarie.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
