1. I prodotti importati nel Regno Unito fino alle date di cui all'articolo 115, originari dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, non possono essere considerati in libera pratica in detto Stato, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, qualora siano riesportati verso un altro nuovo Stato membro o verso la Comunita' nella sua composizione originaria. 2. I prodotti originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, importati nella Comunita' nella sua composizione originaria durante lo stesso periodo non possono esservi considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, qualora siano riesportati verso i nuovi Stati membri. 3. La Commissione puo' apportare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se non esiste alcun rischio di deviazione di traffico e in particolare in caso di disparita' minime nei regimi delle importazioni.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art112 · fonte su Normattiva