1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. 2. Per i prodotti diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo viene derivato da quello previsto al paragrafo 1, per mezzo dei coefficienti impiegati pur il calcolo del prelievo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art75 · fonte su Normattiva