[1]speciale

[2]Quando, come previsto dal suo Statuto, il Tribunale e' investito da una controversia, ogni Stato che, senza essere parte al presente Accordo, e' parte alla controversia puo', in tale circostanza, ai fini e per la durata del caso di specie, divenire parte al presente Accordo depositando uno strumento di accettazione. Gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite ed hanno effetto a decorrere dalla data di deposito.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art32 · fonte su Normattiva