Art. 2 (Convenzione n. 150)
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione puo' delegare o affidare, ai sensi della legislazione o della prassi nazionali, talune attivita' d'amministrazione del lavoro ad organismi non statali, specie ad organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, a rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
