Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
Art. 2 (Convenzione 127)
1. La presente convenzione si applica al trasporto manuale regolare di carichi. 2. La presente convenzione si applica a tutti i settori di attivita' economica per i quali lo Stato membro interessato ha un sistema di ispezione del lavoro.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
