1. Ciascuna Parte contraente concedera', sul proprio territorio, agli investitori dell'altra Parte contraente, ai loro investimenti di capitale e agli utili che ne derivino, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di terzi Stati, ai loro investimenti di capitale e agli utili che ne derivino, sia sulla base della propria legislazione interna che in esecuzione di accordi internazionali presenti e futuri. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione nel caso in cui i vantaggi accordati agli investitori di terzi Stati, ai loro investimenti di capitale e ai relativi utili, derivino dall'appartenenza presente e futura delle Parti contraenti ad unioni doganali, o valutarie, zone di libero scambio e comunita' economiche. 3. Le disposizioni del paragrafo i sulla concessione del trattamento della nazione piu' favorita non comportano l'obbligo per ciascuna delle Parti contraenti di estendere agli investitori dell'altra Parte, ai loro investimenti di capitale e ai relativi utili, i vantaggi derivanti dall'esecuzione di accordi internazionali o intese concernenti in tutto o in parte imposte e tasse o derivanti dall'applicazione della propria legislazione interna in materia di imposizione fiscale. 4. Ciascuna Parte contraente rispettera' ogni altra obbligazione assunta in ordine agli investitori dell'altra Parte contraente, ai loro investimenti di capitale e ai relativi utili.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;866~art3 · fonte su Normattiva