Le autorita' dello Stato di residenza tratteranno il funzionario consolare con il rispetto che gli e' dovuto; assicurano la sua difesa e prendono i provvedimenti necessari perche' egli possa esercitare le sue funzioni e godere delle facilitazioni, privilegi e immunita' previsti dalla presente convenzione.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
