Le autorita' dello Stato di residenza tratteranno il funzionario consolare con il rispetto che gli e' dovuto; assicurano la sua difesa e prendono i provvedimenti necessari perche' egli possa esercitare le sue funzioni e godere delle facilitazioni, privilegi e immunita' previsti dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art32 · fonte su Normattiva