- 1)L'ufficio consolare puo', in relazione all'adempimento delle funzioni consolari, applicare i diritti consolari previsti dalla legislazione dello Stato d'invio.
- 2)Le somme percepite a titolo di diritti, di cui al paragrafo 1) del presente articolo, sono esenti da tutte le imposte e tasse nello Stato di residenza.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
