• 1)L'ufficio consolare puo', in relazione all'adempimento delle funzioni consolari, applicare i diritti consolari previsti dalla legislazione dello Stato d'invio.
  • 2)Le somme percepite a titolo di diritti, di cui al paragrafo 1) del presente articolo, sono esenti da tutte le imposte e tasse nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art31 · fonte su Normattiva