1. In una riunione del Consiglio il quorum e' determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie. 2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno il quorum viene determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie. 3. Viene considerata come presenza la rappresentanza in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 15

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art16 · fonte su Normattiva