[1]di votazione del Consiglio

[2]1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non e' autorizzato a frazionarli, ma puo' disporre differentemente dei voti che gli sono attribuiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio, ogni singolo membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, ed ogni singolo membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio. 3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti detenuti da quest'ultimo a norma dell'articolo 10, esercita il diritto di voto in conformita' delle istruzioni del membro che lo ha autorizzato. 4. In caso di astensione, si ritiene che un membro non abbia votato.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art11 · fonte su Normattiva