[1]Partecipazione

[2]1. Il firmatario, il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, sia depositato nella data o prima della data di entrata in vigore del presente accordo diviene partecipante alla detta data. Il firmatario il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e' depositato successivamente e prima della data fissata al paragrafo 2 dell'articolo 55 o in virtu' di tale paragrafo, diviene partecipante alla data di tale deposito. 2. Uno Stato che non sia partecipante fondatore puo' diventare partecipante in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 3 e, in deroga alle disposizioni degli articoli 54 e 55, tale partecipazione avviene mediante la firma del presente accordo ed il deposito, presso la Banca, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, che acquista efficacia alla data di tale deposito.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art57 · fonte su Normattiva