[1]Riserva
[2]Uno Stato partecipante puo', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare: (i) che l'immunita' di cui e' previsto il conferimento col paragrafo 1 dell'articolo 43 e col comma (i) dell'articolo 48 non si applica nel suo territorio in materia di azione civile sorta a seguito di un incidente causato da un veicolo a motore appartenente al Fondo o condotto per suo conto, ne' in materia di infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo di tal genere; (ii) che si riserva la facolta', al pari delle sue suddivisioni politiche, di sottoporre ad imposta gli stipendi e gli emolumenti versati dal Fondo ai cittadini, dipendenti e residenti del detto Stato partecipante; (iii) che, secondo la propria interpretazione, il Fondo non chiedera', in linea di massima, l'esonero dai diritti di accisa pretesi dallo Stato sulle merci prodotte sul proprio territorio ne' dalle imposte sulla vendita di beni mobili ed immobili, che siano comprese nel prezzo, ma che, se il Fondo procede, per uso proprio, a fini ufficiali, ad acquisti notevoli di beni sui quali i detti diritti ed imposte sono stati riscossi o che ne siano assoggettati, opportune misure amministrative saranno adottate dal detto Stato, tutte le volte che cio' sara' possibile per la rimessa o il rimborso di tali diritti ed imposte; (iv) che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 49 si applicano quando vi e' l'abbuono o il rimborso dei diritti o delle imposte sugli articoli in base alle disposizioni amministrative di cui al comma (iii).
Testo vigente dal 22 marzo 1975
