Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
Art. 7
Nessuno puo' essere sottoposto alla tortura ne' a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
