Su richiesta di uno o piu' Stati ACP relativa ad uno o piu' prodotti elencati all'articolo 25, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che la Commissione delle Comunita' Europee, qui di seguito denominata "Commissione", redige insieme allo Stato o gli Stati ACP richiedenti, puo' decidere l'applicazione del sistema alle esportazioni dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art27 · fonte su Normattiva