Su richiesta di uno o piu' Stati ACP relativa ad uno o piu' prodotti elencati all'articolo 25, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che la Commissione delle Comunita' Europee, qui di seguito denominata "Commissione", redige insieme allo Stato o gli Stati ACP richiedenti, puo' decidere l'applicazione del sistema alle esportazioni dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
