1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettere b) e c):
- a)la percentuale fissata all'articolo 29 e' del 2%
- b)la percentuale fissata all'articolo 37 e' del 2%. 2. Nell'applicazione dell'articolo 24 si tiene conto delle particolari difficolta' incontrate da questi Stati ACP.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
