1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettere b) e c):

  • a)la percentuale fissata all'articolo 29 e' del 2%
  • b)la percentuale fissata all'articolo 37 e' del 2%. 2. Nell'applicazione dell'articolo 24 si tiene conto delle particolari difficolta' incontrate da questi Stati ACP.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art47 · fonte su Normattiva