Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), nei sette anni successivi a quello durante il quale e' stato pagato il trasferimento, gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti contribuiscono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo disposizione del sistema.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
