Se allo scadere del periodo di sette anni di cui all'articolo 42 non e' raggiunta la ricostituzione totale, il Consiglio dei Ministri, prendendo in considerazione in particolare la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento con l'estero dello Stato ACP interessato, puo' decidere: - o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importi dovuti - o l'abbandono del credito stesso.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art44 · fonte su Normattiva