[1]Trasferimento delle somme riscosse per biglietti

[2]Le somme depositate in dogana, in base al disposto dell'articolo 25, saranno versate dalle dogane competenti presso Istituti bancari autorizzati, in conti intestati alle imprese che hanno effettuato il deposito. Da tali conti potranno essere prelevate dalle imprese intestatarie le somme occorrenti per le spese di manutenzione e di esercizio delle linee. I saldi dei predetti conti saranno trasferiti in conformita' alle disposizioni generali stabilite nell'Accordo di pagamento in vigore fra le due Parti contraenti al momento del trasferimento stesso.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art26 · fonte su Normattiva