[1]Passaggio di proprieta'

[2]I futuri proprietari godranno degli stessi diritti previsti dal presente Accordo per gli attuali proprietari purche' abbiano conseguito la proprieta' di beni agrari per atto tra vivi o per successione legittima, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario. Le persone a cui favore e' in corso il passaggio di proprieta' di un fondo dovranno, al fine di poter usufruire del diritto alla tessera di transito agricolo previsto dall'articolo 11, allegare alla domanda per la concessione di detta tessera un certificato delle autorita' competenti attestante che le pratiche per il trasferimento della proprieta' sono in corso o che il richiedente e' l'erede o uno degli eredi. Copia di questo certificato sara', trasmessa all'autorita' dell'altra Parte in occasione della richiesta del visto.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art8 · fonte del testo