[1]Articolo VIII
[2]I pagamenti fra i due Paesi, per quanto concerne le operazioni commerciali, saranno effettuati in dollari statunitensi, salvo speciali intese fra importatori ed esportatori - debitamente approvate dai rispettivi Governi - circa qualsiasi altra valuta liberamente trasferibile e negoziabile ovvero circa qualsiasi altra forma particolare di pagamenti tendente a facilitare gli scambi di merci e di servizi fra i due Paesi.
Testo vigente dal 24 agosto 1956
