[1]Articolo VIII

[2]I pagamenti fra i due Paesi, per quanto concerne le operazioni commerciali, saranno effettuati in dollari statunitensi, salvo speciali intese fra importatori ed esportatori - debitamente approvate dai rispettivi Governi - circa qualsiasi altra valuta liberamente trasferibile e negoziabile ovvero circa qualsiasi altra forma particolare di pagamenti tendente a facilitare gli scambi di merci e di servizi fra i due Paesi.

Testo vigente dal 24 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;933~artviii · fonte del testo