Art. 3 (Convenzione fra Austria e Italia)
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Qualora dall'applicazione della disposizione precedente derivasse a una delle due parti della circoscrizione divisa, un aggravio superiore alla quota proporzionale che in base all'articolo 204 del Trattato di San Germano sara' fissata per la ripartizione dei debiti pubblici, sara' tenuto conto di tale maggiore aggravio nel computo finale della quota di debito che dovra' stare definitivamente a carico di detta parte della circoscrizione amministrativa divisa.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
