Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora dopo il 3 novembre 1918 fossero stati eseguiti dei pagamenti per tali assegni di pensione, da altra autorita' che non sia quella competente a sensi delle norme sopraesposte, l'autorita' ora effettivamente obbligatavi dovra' rifondere i relativi esborsi in conformita' alle norme dell'articolo 4 della Convenzione di Roma sul pagamento delle pensioni ai funzionari statali.

[2]La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile.

[3]In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

[4]Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sara' consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

[5]Per

[6]L'Austria: Remi Kwiatkowski.

[7]L'Italia: Imperiali.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-fra-austria-e-italia-art4 · fonte del testo