Art. 4 (Convenzione fra Austria e Italia)
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[1]Qualora dopo il 3 novembre 1918 fossero stati eseguiti dei pagamenti per tali assegni di pensione, da altra autorita' che non sia quella competente a sensi delle norme sopraesposte, l'autorita' ora effettivamente obbligatavi dovra' rifondere i relativi esborsi in conformita' alle norme dell'articolo 4 della Convenzione di Roma sul pagamento delle pensioni ai funzionari statali.
[2]La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile.
[3]In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.
[4]Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sara' consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.
[5]Per
[6]L'Austria: Remi Kwiatkowski.
[7]L'Italia: Imperiali.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
