Art. 3 (Convenzione pensioni assegnate dal cessato Governo Austria)
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[1]Sempreche' la legislazione interna di ciascuno Stato non preveda eccezioni al riguardo, la misura delle pensioni, graziali e indennita' che dovranno essere corrisposte a ciascun pensionato, non dovra' essere inferiore a quella che era stata stabilita dalla cessata Amministrazione competente. La corresponsione delle pensioni, graziali o indennita' caroviveri ai pensionati residenti all'estero potra' essere subordinata alla condizione che il pensionato trasferisca la sua residenza nello Stato, di cui ha acquistato la cittadinanza.
[2]Lo Stato interessato potra', nondimeno, in casi eccezionali e quando sia provato che il rimpatrio del pensionato incontra delle difficolta' per altri motivi particolarmente importanti, ammettere il pagamento all'estero delle pensioni graziali ed indennita' caroviveri.
[3]Il pagamento delle pensioni potra' essere subordinato a determinate condizioni.
[4]Le Alte Parti contraenti si obbligano a prendere opportuni provvedimenti per facilitare il rimpatrio dei pensionati.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
