Art. 6 (Convenzione pensioni assegnate dal cessato Governo Austria)
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[1]Per quanto riguarda le pensioni suddette, e' inteso che la presente Convenzione si applica per analogia anche alle pensioni delle vedove e degli orfani, ai sussidi per l'educazione di questi ultimi ed ai «quartali morami» (Sterbequartal).
[2]Al riguardo, si dovra' prendere per base la cittadinanza dell'impiegato defunto; nei casi di opzione fatta da parte della vedova in conformita' ai Trattati di Pace, si prendera' per base la cittadinanza acquistata da quest'ultima.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
