e registrazione

  • 1)La presente convenzione sara' depositata presso la Organizzazione, il cui Segretario Generale provvedera' ad inoltrarne copia autenticata a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi aderenti.
  • 2)All'entrata in vigore della presente convenzione, il suo testo sara' trasmesso dal Segretario Generale della Organizzazione al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinche' lo registri e lo pubblichi in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art21 · fonte su Normattiva