e registrazione
- 1)La presente convenzione sara' depositata presso la Organizzazione, il cui Segretario Generale provvedera' ad inoltrarne copia autenticata a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi aderenti.
- 2)All'entrata in vigore della presente convenzione, il suo testo sara' trasmesso dal Segretario Generale della Organizzazione al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinche' lo registri e lo pubblichi in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 28 gennaio 1974
