[1]La presente convenzione e' stipulata in unico esemplare in lingua francese e inglese, ed i due testi che la compongono fanno egualmente fede. Altrettanto dicasi per le traduzioni ufficiali in lingua russa e spagnola, che saranno depositate unitamente all'originale, recante in calce le rispettive firme.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma in calce alla presente convenzione.

[3]FATTO a Londra, il ventitre giugno millenovecentosessantanove.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art22 · fonte su Normattiva