[1]Articolo XV
[2]La presente Convenzione, unitamente al suo Allegato, sara' depositata presso il Segretario-Generale che ne inviera' copia certificata conforme ai Governi firmatari ed ai Governi aderenti. Non appena la presente Convenzione entrera' in vigore, verra' registrata dal Segretario-Generale in base all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 19 ottobre 1971
