[1]Articolo XV

[2]La presente Convenzione, unitamente al suo Allegato, sara' depositata presso il Segretario-Generale che ne inviera' copia certificata conforme ai Governi firmatari ed ai Governi aderenti. Non appena la presente Convenzione entrera' in vigore, verra' registrata dal Segretario-Generale in base all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artxv · fonte su Normattiva