[1]Articolo IX Lingue

[2]La presente Convenzione, insieme con il Regolamento, e' stabilita in un solo esemplare in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali in lingua russa e spagnola saranno preparate e depositate con l'originale firmato.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

[4]FATTO A Londra, il 20 ottobre 1972.

[5](Seguono le firme)

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1085~convenzione-artix · fonte su Normattiva