[1]Articolo IX Lingue
[2]La presente Convenzione, insieme con il Regolamento, e' stabilita in un solo esemplare in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali in lingua russa e spagnola saranno preparate e depositate con l'originale firmato.
[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
[4]FATTO A Londra, il 20 ottobre 1972.
[5](Seguono le firme)
Testo vigente dal 17 febbraio 1978
