Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo e' assicurato:
- a)mediante fondi messi direttamente o indirettamente a disposizione della Banca degli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni, oppure
- b)mediante risorse che la Banca puo' raccogliere con: 1. Lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti, 2. L'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
