[1]Esenzioni varie

[2]Tutti gli atti, documenti e altre scritture che devono essere prodotti in base alla presente Convenzione sono esenti dall'obbligo del visto o della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari, salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;97~convenzione-art17 · fonte del testo