Art. 17 (Convenzione)
[1]Esenzioni varie
[2]Tutti gli atti, documenti e altre scritture che devono essere prodotti in base alla presente Convenzione sono esenti dall'obbligo del visto o della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari, salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
