Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed Atto finale firmati a Berna il 4 aprile 1949
Art. 8 (Convenzione)
[1]Trasferimento delle pensioni o rendite
[2]Il trasferimento delle pensioni o rendite a carico delle assicurazioni italiana o svizzera, avra' luogo conformemente agli accordi in questa materia in vigore tra i due Stati al momento del trasferimento.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
