[1]Trasferimento delle pensioni o rendite

[2]Il trasferimento delle pensioni o rendite a carico delle assicurazioni italiana o svizzera, avra' luogo conformemente agli accordi in questa materia in vigore tra i due Stati al momento del trasferimento.

Testo vigente dal 28 marzo 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-06;97~convenzione-art8 · fonte del testo