1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente convenzione, le Parti contraenti effettueranno ogni sei anni, congiuntamente, i lavori di manutenzione della linea e dei termini di confine, oltre al disboscamento della fascia di confine. Il periodo di sei anni verra' calcolato a partire dal 1979. 2. Indipendentemente dalla norma che precede, le Parti contraenti possono, di comune accordo e prima dello scadere del termine suddetto, eseguire lavori sul confine con lo scopo di rinfittire la demarcazione della linea di confine, di accertare la posizione di alcuni termini di confine, ovvero a seguito della costruzione di opere di rilievo sul confine.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
