relativa alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori par. 1. Ogni Stato puo', al momento della firma della presente Convenzione o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, riservarsi il diritto di non applicare, ai viaggiatori vittime di incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, allorche' questi siano suoi cittadini o persone aventi in detto Stato la loro residenza abituale. par. 2. Ogni Stato che abbia fatto la suddetta riserva puo' rinunciarvi in ogni momento informando il Governo depositario. La rinuncia alla riserva produce i suoi effetti un mese dopo la data della comunicazione che il Governo svizzero da' agli Stati.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art3 · fonte su Normattiva