Art. 23 (Convenzione)
di Stati non membri 1. Successivamente all'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla stessa con una decisione presa alla maggioranza quale prevista all'articolo 20 d. dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato. 2. Per ogni Stato aderente, la convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
