quadro del presente Accordo, le due Parti metteranno in atto e svilupperanno la cooperazione nei seguenti settori: a. - l'acquisizione di armamenti, di equipaggiamenti militari e di sistemi d'arma nonche' la fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione: b. - il trasferimento delle tecnologie, secondo i programmi concordati, in materia di fabbricazione, riparazione e ammodernamento degli equipaggiamenti di difesa e degli armamenti; c. - l'assistenza e la partecipazione agli studi di ricerca e engineering nel settore dell'industria per la difesa e della realizzazione di opere e infrastrutture specializzate; d. - lo scambio di informazioni relative alle modifiche e all'ammodernamento di equipaggiamenti, armamenti e altri materiali in modo da adattarli' agli standard della tecnologia avanzata; e. - il supporto alle iniziative volte a promuovere la cooperazione industriale tra imprese e tra queste e gli organismi governativi.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art2 · fonte su Normattiva