due parti svilupperanno la cooperazione egualmente nei seguenti campi: a. - lo scambio, nei limiti delle loro rispettive competenze, di informazioni e di esperienze d'interesse reciproco sulle questioni che interessano il settore della difesa; b. - lo svolgimento di esercitazioni congiunte e l'invito di osservatori militari per le manovre e/o le esercitazioni nazionali; c. - la prestazione di servizi connessi con l'attuazione di opere a destinazione militare; d. - la formazione, il perfezionamento e/o la riqualificazione dei quadri negli istituti di specializzazione; e. - il rafforzamento dei legami tra gli istituti d'istruzione militare, l'organizzazione di' consultazione e lo scambio di esperienze su questioni relative alla formazione; f. - lo scambio di delegazioni militari e gli inviti reciproci alle conferenze scientifiche e ai seminari su questioni militari; g. - gli scali di unita' navali e di aeromobili nei porti e negli aeroporti dei due paesi. nei limiti delle competenze e delle possibilita' delle due Parti. Inoltre, la cooperazione militare potra' essere estesa a qualunque altro settore che venga definito congiuntamente dalle due Parti.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art3 · fonte su Normattiva