Legge doganale

Art. 148 — Applicabilità delle disposizioni penali doganali ai delitti di contrabbando previsti dalla legge sui monopoli

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Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto sali e tabacchi di provenienza estera. In tali casi, pero', le pene da applicare sono quelle stabilite dalla legge di monopolio, sempreche' siano piu' gravi di quelle stabilite da questa legge.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 231/1976

    Questione infondata
    24 novembre 1976

    Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost. - degli artt. 45 e ss. legge 17 luglio 1942, n. 907 (monopolio del sale e dei tabacchi), e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, nonché degli artt. 148 legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), e 66 legge n. 907 del 1942, essendo entrata in vigore la legge 10 dicembre 1975, n. 724, per cui si appalesa necessario - in dipendenza di quanto disposto dall'art. 7 della stessa - che detti giudici accertino se sussista ancora la rilevanza delle proposte questioni.

    Art. 2 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 538 c.p.p. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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