Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 87 — Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca

[1]Per i delitti preveduti in questo Capo e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.16a

[2]Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

16a

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 17 luglio 1974 n. 229 (in G.U. 1 a s.s. 24/07/1974 n. 194) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresi', limitatamente alla medesima parte, la illegittimita' costituzionale dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e dell'art. 87, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e tabacchi)".

Testo vigente dal 25 luglio 1974

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 25 luglio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 17 luglio 1974 n. 229 (in G.U. 1 a s.s. 24/07/1974 n. 194) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresi', limitatamente alla medesima parte, la illegittimita' costituzionale dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e dell'art. 87, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e tabacchi)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art87 · fonte del testo