Art. 161 fallimentoDomanda di concordato

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La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell'impresa. Nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato. Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori. Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art161 · fonte su Normattiva