Art. 188 fallimento — Ammissione alla procedura
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Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:
- 1)delega un giudice alla procedura;
- 2)ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;
- 3)nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;
- 4)stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva