Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FALLIMENTO - PROCEDURA - FASE INTRODOTTA CON IL RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RIGETTO DEL RICORSO CON DECRETO DEL TRIBUNALE - FACOLTA' DI RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO PREVISTA SOLO PER IL CREDITORE ISTANTE E NON, INVECE, PER IL DEBITORE, NEPPURE IN RELAZIONE ALLE DOMANDE DALLO STESSO PROPOSTE (NELLA SPECIE, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE O PER RISARCIMENTO DI DANNI) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., deve essere dichiarato illegittimo l'art. 22, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande eventualmente proposte dallo stesso debitore. Il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento puo' infatti abbracciare anche la statuizione, conseguenziale a detto rigetto, su tali domande (nella specie: di condanna al rimborso delle spese o al risarcimento del danno per responsabilita' processuale aggravata), ed e' appunto in relazione a tale piu' ampio contenuto che il precludere al debitore la legittimazione al reclamo accordandola, invece, al creditore, viene a determinare un evidente quanto ingiustificato squilibrio tra le parti in causa, non consentito dal principio di "parita' delle armi". - V. la precedente massima A. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, nella parte in cui negava al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale di rigetto dell'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile, S. n. 127/1975. red.: S. Pomodoro
FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - OBBLIGO DEL TRIBUNALE, IN SEGUITO AL DECRETO CON CUI LA CORTE DI APPELLO, ACCOGLIENDO IL RICORSO, GLI RIMETTE GLI ATTI, DI DICHIARARE IL FALLIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE, DELLA DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SOLTANTO PER DIVERSITA' DI FUNZIONI, NONCHE' DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disciplina - contenuta nell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - secondo cui, se la Corte di appello accoglie il ricorso del creditore avverso il decreto del tribunale che respinge l'istanza di fallimento "rimette di ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento", perche' sia sempre e comunque questo a pronunciare la dichiarazione di fallimento, appare, come del resto gia' affermato dalla Corte in relazione all'art. 101 della Costituzione, costituzionalmente legittima ed in particolare non lesiva dei principi costituzionali espressi dagli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. Quanto al primo dei suddetti parametri costituzionali, che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge, deve ribadirsi che il giudice, nel decidere, si mantiene comunque sotto l'imperio esclusivo della legge anche quando dispone, come nella specie, che egli adegui il proprio convincimento a cio' che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa; mentre, riguardo al parametro espresso dall'art. 107, terzo comma, e' da escludersi la configurabilita' della lamentata subordinazione gerarchica del tribunale alla Corte di appello, in quanto il decreto del secondo giudice, destinato ad essere vincolativamente recepito e posto a premessa nella sentenza dichiarativa di fallimento, e' pur sempre un provvedimento giurisdizionale che non costituisce, sotto alcun aspetto, espressione di un potere di supremazia gerarchica di un organo sull'altro; quanto all'art. 111, primo comma, infine, non difetta la motivazione della declaratoria di fallimento, giacche' la struttura duale che il provvedimento assume nella specie, come del resto affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte regolatrice, fa si' che la motivazione, lungi dall'essere carente, sia desunta, per espresso "iussum legis", dal contenuto del precedente provvedimento della Corte di appello. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 111, primo comma, Cost.). - In termini, sull'esclusione della violazione del principio costituzionale di cui all'art. 101, secondo comma, Cost., S. n. 142/1971, concernente la stessa norma impugnata, nonche' S. n. 50/1970, in relazione all'art. 384 cod.proc.pen., e S. n. 241/1991, in relazione all'art. 28, secondo comma, cod.proc.pen..
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 22 - FORMAZIONE DELLA PRONUNZIA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEMANDATA AL TRIBUNALE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI IMPUGNATIVA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 101, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: sent. n. 142 del 16 giugno 1971.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 22, TERZO COMMA - FORMAZIONE DELLA PRONUNZIA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEMANDATA AL TRIBUNALE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI IMPUGNATIVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 101, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Vedi: sent. n. 142 del 1971.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 22 TERZO COMMA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEMANDATA AL TRIBUNALE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI IMPUGNATIVA - QUESTIONE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI PROFILI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) dichiarate non fondate con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 22 - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEMANDATA AL TRIBUNALE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI IMPUGNATIVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 101, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) gia' dichiarata non fondata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 22 - FORMAZIONE DELLA PRONUNZIA - PARTECIPAZIONE DI ORGANI AVENTI FUNZIONI GIURISDIZIONALI DI GRADO DIVERSO - FINALITA' - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 101, SECONDO COMMA).
Con il principio della indipendenza del giudice, enunciato nell'art. 101, secondo comma Cost., non contrasta l'art. 22 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui prevede che la pronunzia sul fallimento, nel caso di ricorso avverso il mancato accoglimento dell'istanza, risulti costituita dalla pronunzia della Corte d'appello e da quella del tribunale fallimentare, quali organi aventi funzioni giurisdizionali di diverso grado, volte a momenti distinti della decisione; la prima in merito all'accertamento dei fatti e delle condizioni di legge, la seconda in ordine alla dichiarazione costitutiva dello stato di debitore fallito. L'attribuzione al tribunale di detta esclusiva funzione risponde, peraltro, alla competenza del detto organo nella materia in esame ed al proposito legislativo di armonizzare la competenza circa la dichiarazione di fallimento con il regime processuale dell'opposizione, che il debitore puo' proporre onde ottenere la revoca della dichiarazione predetta.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 22 - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEMANDATA AL TRIBUNALE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI IMPUGNATIVA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Con la garanzia costituzionale della difesa in giudizio (art. 24, secondo comma cost.) non contrasta con l'art. 22 della legge fallimentare, in quanto demanda la dichiarazione del fallimento al tribunale in base agli accertamenti svolti dalla Corte d'appello in sede di impugnativa. Al debitore e' dato, infatti, svolgere deduzioni a propria difesa sia di fatto che di ordine tecnico giuridico ed a tal fine e' disposta la sua comparizione in camera di consiglio davanti cosi' al tribunale, come alla Corte d'appello. Ulteriori difese, basate su circostanze sopravvenute, possono essere successivamente dedotte quanto meno nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, dal debitore o da qualunque interessato; in questo giudizio il provvedimento della Corte d'appello non costituisce alcun vincolo alla piena cognizione del tribunale.
Riguarda ancheart. 18 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 22 - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEMANDATA AL TRIBUNALE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI IMPUGNATIVA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Vedi sent. n. 142 del 1971.