Art. 22 fallimentoGravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento

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Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato. Contro il decreto il creditore istante puo', entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore. Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 5 giugno 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art22 · fonte su Normattiva