Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Decorrenza degli effetti per i terzi in buona fede - Produzione dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione - Asserita disparità di trattamento rispetto ai terzi in buona fede nell'ambito della procedura fallimentare - Petitum che propone un intervento sostitutivo, con la previsione alternativa della data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di quella di iscrizione nel registro delle imprese - Questione ancipite - Questione che invoca una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che, per i terzi in buona fede, gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producano dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, anziché dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di iscrizione nel registro delle imprese del medesimo provvedimento. Innanzitutto, la questione risulta ancipite, cioè proposta in termini di alternatività irrisolta, poiché il rimettente ha chiesto di rimuovere la denunciata illegittimità della disposizione censurata attraverso due distinte modalità di intervento sul testo normativo senza optare per l'una ovvero per l'altra, ponendole entrambe sullo stesso piano e indicandole come alternative tra loro. Inoltre, il regime di pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione coatta consente di ipotizzare, in ordine alla decorrenza dei suoi effetti rispetto ai terzi, diverse soluzioni, tutte praticabili perché non costituzionalmente obbligate, sicché il richiesto intervento manipolativo appare creativo ed eccedente i poteri del giudice costituzionale, implicando scelte affidate alle valutazioni del legislatore. Infine, il silenzio serbato dall'ordinanza di rimessione su taluni aspetti problematici - riguardanti il campo di applicazione dell'evocato tertium comparationis (l'art. 16 della legge fallimentare secondo cui gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono per i terzi dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese) ed il corretto inquadramento dell'oggetto del giudizio a quo (costituito da un pagamento effettuato ad un creditore dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta) - si riverbera in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, stante l'impossibilità per la Corte di scegliere tra le distinte soluzioni prospettate dal rimettente, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 198/2014 e 87/2013; ordinanza n. 176/2013. - Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni invocanti una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata in materia riservata alle scelte del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 87/2013; ordinanze nn. 176/2013 e 156/2013. - Sulla ratio dell'inefficacia nei confronti dei creditori dei pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento (art. 44 della legge fallimentare), da individuarsi nell'esigenza di garantire un'efficace e diretta tutela della massa dei creditori, v. la citata sentenza n. 234/1998.
Riguarda ancheart. 200 Legge fallimentareart. 44 Legge fallimentare
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Credito da risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro - Azione diretta nei confronti della società assicuratrice del datore di lavoro e prededucibilità in ipotesi di fallimento - Esclusione secondo il diritto vivente - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1917, commi primo e secondo, del codice civile, 42, 46, comma primo, e 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui «non consentono al dipendente danneggiato da un infortunio sul lavoro per violazione del dovere di sicurezza azione diretta contro la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, e quindi la prededuzione del credito in ipotesi di fallimento, posponendolo alla previa falcidia dei crediti della procedura». La questione sollevata - a prescindere dalla incompatibilità, non percepita dal rimettente, esistente tra prededuzione (la quale presuppone l'acquisizione del credito al fallimento) e azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore (la quale presuppone che il credito non sia compreso nella massa attiva) - è irrilevante nel giudizio a quo . Infatti, posto che tale giudizio ha quale unico possibile oggetto l'ammissione al passivo del credito azionato ex art. 93 o 101 della legge fallimentare ed il suo rango, non è in alcun modo rilevante una questione di azionabilità diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell'assicuratore né, ancor meno, una questione di assimilabilità del credito da infortunio del fallito verso l'assicuratore (sottratto, perché "personale", alla massa attiva) al suo debito verso il danneggiato (che dovrebbe essere sottratto, viceversa, alla massa passiva).
Riguarda ancheart. 1917 Codice civileart. 46 Legge fallimentareart. 111 Legge fallimentare
FALLIMENTO - EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO - ATTI COMPIUTI DAL FALLITO DOPO IL DEPOSITO IN CANCELLERIA, MA PRIMA DELL'AFFISSIONE, DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - INEFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI, SENZA CHE RILEVI LA BUONA FEDE DEI TERZI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON RIFERIBILITA' ALLE NORME IMPUGNATE DELL'INVOCATO PARAMETRO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le disposizioni degli artt. 44 e 42 della legge fallimentare, secondo le quali, gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo la pubblicazione (attraverso il deposito in Cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci rispetto ai creditori, anche se posti in essere prima dell'affissione della sentenza ai sensi dell'art. 17 stessa legge, e senza che rilevi l'eventuale buona fede dei terzi, non riguardano i profili processuali dell'esecuzione concorsuale, ma la dimensione temporale degli effetti sostanziali del fallimento. Non se ne puo' dunque contestare la legittimita' costituzionale - come nella specie dal giudice 'a quo' - facendo richiamo all'art. 24 Cost., non venendo nel caso in gioco l'esercizio della tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42, 44 e 17 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 110/1995, O. n. 32/1995 e S. n. 47/1995, citate dalla difesa di parte ma non riferibili alla questione in quanto le prime due attengono ad aspetti processuali della disciplina fallimentare e la terza a giudizio in cui la censura di violazione del diritto di difesa risultava assorbita. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 44 Legge fallimentareart. 17 Legge fallimentare
FALLIMENTO - CREDITI DI LAVORO - NON RIVALUTABILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' costituzionalmente legittima l'esclusione della rivalutazione dei crediti di lavoro nel corso delle procedure concorsuali, in quanto il piu` o meno puntuale adempimento della obbligazione del datore di lavoro non rileva per il periodo posteriore alla apertura delle procedure concorsuali stesse, le quali rientrano nella categoria della esecuzione forzata delle obbligazioni. Inoltre la posizione creditizia del lavoratore nelle procedure concorsuali non e` paragonabile alla situazione prevista nel rito del lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 42, 52, 92 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nonche` del combinato disposto degli artt. 429, terzo comma c.p.c. e 59 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in relazione all'art. 36 Cost.). - V. sent. nn. 13/1977, n. 43/1977.
Riguarda ancheart. 59 Legge fallimentareart. 52 Legge fallimentareart. 429 Codice di procedura civileart. 92-ess r.d. 267/1942
FALLIMENTO - IMPUTATO FALLITO - SITUAZIONE DI INCAPACITA' DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 42 E 44, E CODICE PENALE, ART. 162 - NON PREVEDONO LA POSSIBILITA', PUR IN QUELLA SITUAZIONE, DI EFFETTUARE L'OBLAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42 e 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e 162 cod.pen. "nella parte in cui non consentono all'imputato fallito di effettuare l'oblazione per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda, nonostante la situazione di incapacita' derivante dalla dichiarazione di fallimento". (La questione e' stata sollevata dal Pretore di Donnaz, con ordinanza 4 marzo 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). Non sussiste la violazione dell'art. 24 della Costituzione, non essendo negato alla parte di agire per la tutela del proprio diritto, ne' essendo stabilito un limite nei confronti del giudice.
Riguarda ancheart. 44 Legge fallimentareart. 162 Codice penale
REATI E PENE - CONTRAVVENZIONE - OBLAZIONE - NON SI FONDA SULLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA SOLVIBILITA' - SUA FINALITA' - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONDANNATO ABBIENTE E NON ABBIENTE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Questa Corte, con sentenza 27 giugno - 4 luglio 1974, n. 207, sotto il profilo del differenziato trattamento tra condannato abbiente e condannato non abbiente, ha escluso la sussistenza della denunciata illegittimita', considerando che l'istituto della oblazione non si fonda sulla sussistenza del requisito della solvibilita', ma trova fondamento nell'interesse dello Stato di definire, con economia di tempo e di spese, i provvedimenti relativi a reati di minore importanza e nell'interesse del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna.
Riguarda ancheart. 44 Legge fallimentareart. 162 Codice penale
FALLIMENTO - IMPUTATO FALLITO - SITUAZIONE DI INCAPACITA' DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 42 E 44, E COD.PEN., ART. 162 - NON PREVEDONO LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE L'OBLAZIONE - DIFFERENZA DALLA FATTISPECIE DECISA CON SENT. N. 149 DEL 1971 - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Questa Corte ha piu' volte precisato il concetto che l'eguaglianza giuridica e' uguaglianza di trattamento di situazioni ragionevolmente simili e sussiste disparita' di trattamento nei casi di eguale disciplina di situazioni diverse. In coerenza con tale concetto ha rinvenuto, con la sentenza 18-20 giugno 1971, n. 149, la violazione dell'art. 3 della Costituzione nella equiparazione di due situazioni del tutto diverse: l'insolvibilita' - richiesta come fatto oggettivo previsto dall'art. 136, comma primo, cod.pen., per la conversione della pena pecuniaria non eseguita nella piu' grave pena detentiva - e l'insolvenza - situazione contingente, condizionata e talvolta provvisoria del fallito, posto nella impossibilita' giuridica di disporre dei suoi beni e quindi di pagare. Manca ogni ragionevole somiglianza tra le situazioni considerate nella citata sentenza n. 149 del 1971 per la conversione della pena pecuniaria inflitta al fallito in quella detentiva e la situazione prospettata dal Pretore di Donnaz in relazione all'art. 162 cod.pen.. (Secondo il Pretore di Donnaz gli artt. 42 e 44 r.d. n. 267 del 1942 e 162 cod.pen., priverebbero il fallito del completo esercizio di tutti i diritti che l'ordinamento riconosce per l'esercizio della difesa e, pertanto, violerebbero l'art. 24 della Costituzione. Tale violazione non troverebbe giustificazione nel rispetto del principio della "par condicio creditorum", non avendo esso rilevanza costituzionale come la tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione. L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato perche' il fallito - "pur conservando la titolarita' dei suoi beni e pur di fronte ad un possibile esito positivo della procedura fallimentare, che gli permetta di ottenere in futuro la disponibilita' della somma fissata per l'oblazione, viene sottoposto, in ragione soltanto del suo dichiarato stato di insolvenza, ad una situazione di ingiustificata disparita' di trattamento", in quanto gli e' precluso, di estinguere, con il pagamento, l'azione penale).
Riguarda ancheart. 44 Legge fallimentareart. 162 Codice penale