Art. 52 fallimento — Concorso dei creditori
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Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva