Art. 52 fallimento — Concorso dei creditori
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Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. ((Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.))
Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva