Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 102 — Eccezioni alle disposizioni del codice penale

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[1]Le disposizioni del codice penale circa il concorso di piu' persone in uno stesso reato, il favoreggiamento e la ricettazione sono applicabili ai reati di associazione contrabbandiera o di contrabbando, con le seguenti eccezioni:

[2]1° e' sempre considerato quale coautore nell'associazione contrabbandiera colui che scientemente e volontariamente abbia fornito all'associazione stessa, od a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, denaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando;

[3]2° il complice nel contrabbando commesso dall'associazione od in quelli aggravati dalle circostanze materiali di cui all'art. 97 che ignori l'esistenza dell'associazione o delle circostanze aggravanti, non e' soggetto ai relativi inasprimenti di pena. Incorrera' tuttavia nelle pene indicate dall'art. 94 se recidivo o reiteratore; in quelle dell'art. 95 se contrabbandiere abituale;

[4]3° la ricettazione di cose provenienti da contrabbando e' punita con la medesima pena stabilita per gli autori del reato, ma non applicata nel massimo.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art102 · fonte del testo