Art. 84 — Detenzione, deposito e trasporto di tabacchi greggi e semilavorati - Tabacchi per la esportazione e per provviste di bordo - Tabacchi greggi di coltivazioni autorizzate non coperti da documenti di legittimazione - Tabacchi e sali di origine estera
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Commette contrabbando:
[2]1° chiunque detenga, trasporti o abbia in deposito tabacchi greggi, tabacchi semilavorati, avanzi di foglia o di lavorazione di provenienza illegittima;
[3]2° chiunque detenga, trasporti o abbia in deposito, senza i prescritti documenti di legittimazione, tabacchi greggi delle coltivazioni autorizzate, a meno che trattisi del concessionario e salvo in quest'ultimo caso la penalita' stabilita nel regolamento previsto dall'art. 52;
[4]3° chiunque detenga, trasporti od abbia in deposito tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi siano muniti di etichetta con la leggenda «esportazione» o di bollo «per provvista di bordo»;
[5]4° chiunque, senza la bolletta di pagamento del diritto di monopolio, detenga, trasporti od abbia in deposito tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 11 della presente legge.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
