Art. 94 — Pene per i recidivi ed i reiteratori
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[1]Oltre alle pene pecuniarie ed alla confisca prevista nei precedenti articoli, e' applicata la detenzione da sei giorni a sei mesi e la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni al recidivo in contrabbando ed al reiteratore.
[2]E' recidivo colui che, avendo riportata condanna per un contrabbando con sentenza dell'Autorita' giudiziaria divenuta definitiva, commetta un nuovo contrabbando.
[3]E' reiteratore colui che, dopo due precedenti contrabbandi, non definiti da sentenza di condanna, ma risultanti da decisione amministrativa o comunque provati, commetta un nuovo contrabbando.
[4]Per stabilire la recidiva e la reiterazione non ha influenza il tempo trascorso fra i diversi contrabbandi.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
