Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 10 — Soggetti ammessi alle gare

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Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:

  • a)le imprese individuali, anche artigiane, le societa' commerciali, le societa' cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
  • b)i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
  • c)i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
  • d)le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c). i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
  • e)i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 19 dicembre 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12131/2025

    8 maggio 2025
    • CONSORZI
    • INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI)

    In materia di appalti pubblici, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della l. n. 422 del 1909 e partecipanti alle procedure di affidamento, sono responsabili per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate versi i terzi, poiché, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, in cui essa è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio mandatario o capogruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto, ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, la responsabilità solidale del consorzio, capogruppo di un'ATI, per il pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dall'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, sorto solo con la consorziata assegnataria dei lavori).

    Art. 10 · Art. 34 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture · Art. 37 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture · Art. 1372 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art10 · fonte su Normattiva