Art. 10 — Soggetti ammessi alle gare
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Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
- a)le imprese individuali, anche artigiane, le societa' commerciali, le societa' cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
- b)i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
- c)i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
- d)le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c). i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
- e)i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 19 dicembre 1998
