Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 10 — Soggetti ammessi alle gare

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Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:

  • a)le imprese individuali, anche artigiane, le societa' commerciali, le societa' cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
  • b)i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
  • c)i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
  • d)le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c). i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
  • e)i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.
  • e-bis)i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13. (( Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta e', altresi', inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione))

Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 15 maggio 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12131/2025

    8 maggio 2025
    • CONSORZI
    • INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI)

    In materia di appalti pubblici, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della l. n. 422 del 1909 e partecipanti alle procedure di affidamento, sono responsabili per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate versi i terzi, poiché, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, in cui essa è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio mandatario o capogruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto, ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, la responsabilità solidale del consorzio, capogruppo di un'ATI, per il pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dall'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, sorto solo con la consorziata assegnataria dei lavori).

    Art. 10 · Art. 34 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture · Art. 37 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture · Art. 1372 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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